Materiale informativo e giurisprudenziale

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Giurisprudenza comunitaria (Unione Europea)

  1. C-663/18 Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE)

La Corte ha stabilito che il CBD non è una sostanza stupefacente ai sensi della Convenzione unica sulle droghe del 1961 e del diritto UE, poiché non ha effetti psicotropi né potenziale di abuso secondo lo stato delle conoscenze scientifiche attuali. Di conseguenza, uno Stato membro non può vietare la commercializzazione di CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro solo sulla base della presunzione che sia sostanza vietata.

Questa sentenza è considerata il principale riferimento comunitario per affermare che cannabinoidi non psicotropi non sono droghe se privi di effetti psicotropi.

Giurisprudenza e orientamenti in Italia

  1. Tribunale di Trento (8 settembre 2025) In un ricorso amministrativo, il Tribunale ha confermato che la canapa e i suoi derivati sono penalmente irrilevanti quando privi di effetti droganti, in linea con le precedenti interpretazioni della Cassazione: se non c’è efficacia psicotropa la norma sugli stupefacenti non si applica.
  2. Cassazione penale e orientamenti precedenti

In passato la giurisprudenza italiana (es. pronunce anni recenti e prima del decreto sicurezza 2025) aveva riconosciuto che prodotti contenenti CBD non rientrano nelle tabelle degli stupefacenti del DPR 309/1990, proprio perché non hanno effetti psicotropi come il THC.

Le Sezioni Unite della Cassazione (2019) hanno inoltre affermato che la rilevanza penale dipende dalla capacità drogante concreta della sostanza.

Nota sulla normativa italiana attuale:

Nel 2025 sono state adottate normative restrittive in Italia che cercano di classificare alcuni prodotti come narcotici; tali provvedimenti sono controversi e considerati da numerosi operatori in contrasto con il quadro europeo, tanto che alcune questioni sono state deferite alla CGUE.

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